Dal 1° gennaio 2027 cambia concretamente il quadro di riferimento per i produttori di materiali e componenti destinati al contatto con acqua potabile. La data giuridicamente rilevante è il 31 dicembre 2026, quando iniziano ad applicarsi le nuove disposizioni europee previste dalla Drinking Water Directive e dai successivi atti attuativi. Fino a quel momento, per materiali e prodotti interessati continuano ad applicarsi in Italia le disposizioni del DM 174/2004. Gazzetta Ufficiale

Per chi produce tubazioni, raccordi, valvole, guarnizioni, rivestimenti o altri componenti destinati agli impianti idrici, il tema non riguarda però soltanto ciò che accadrà alla fine del 2026. La normativa italiana prevede infatti specifiche misure transitorie per i prodotti già conformi al DM 174, con scadenze che possono arrivare al 2030 o al 2032 a seconda delle condizioni applicabili. Gazzetta Ufficiale

Questo rende particolarmente importante capire già oggi quali prodotti sono interessati, quale documentazione è disponibile e quali verifiche siano effettivamente necessarie.

In sintesi

Il DM 174/2004 resta il riferimento nazionale per i materiali e i prodotti a contatto con acqua potabile prima dell’applicazione del nuovo sistema europeo dal 31 dicembre 2026. La Drinking Water Directive introduce un modello armonizzato europeo basato su elenchi positivi, criteri comuni per i materiali finali, procedure di prova e valutazione della conformità. La normativa italiana prevede inoltre un periodo transitorio per determinati materiali e prodotti già conformi al DM 174. Per le aziende, quindi, il primo passo non dovrebbe essere ripetere indiscriminatamente tutte le analisi, ma verificare materiali, composizioni, utilizzo previsto, documentazione e prove già disponibili, individuando gli eventuali gap.

Qual è la normativa vigente di riferimento per i materiali a contatto con acqua potabile?

Oggi il quadro italiano deriva principalmente dal D.Lgs. 18/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, successivamente modificato dal D.Lgs. 102/2025. Per i materiali e i prodotti destinati al contatto con acqua potabile continua inoltre ad avere un ruolo centrale il DM 6 aprile 2004, n. 174 fino all’applicazione delle nuove disposizioni europee. Gazzetta Ufficiale

Il correttivo del 2025 ha chiarito in modo particolarmente significativo il passaggio tra il sistema nazionale e quello europeo. Il testo prevede infatti che, prima del 31 dicembre 2026, ai materiali e ai prodotti interessati continuino ad applicarsi le disposizioni nazionali stabilite dal DM 174/2004. Dal 31 dicembre 2026 entrano invece in applicazione le nuove procedure europee relative a materiali, prove, valutazione della conformità e marcatura. 

È utile distinguere questo tema da quello più generale della qualità dell’acqua potabile: qui l’oggetto della verifica non è l’acqua distribuita in sé, ma i materiali e i prodotti che vengono a contatto con essa e che potrebbero influenzarne le caratteristiche.

Cosa stabilisce il DM 174/2004?

Il DM 174/2004 disciplina i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

In altri termini, interviene su ciò che può entrare in contatto con l’acqua lungo il sistema idrico e stabilisce requisiti finalizzati a evitare che materiali o componenti possano comprometterne la qualità.

Il Ministero della Salute continua, ancora nel 2026, a richiamare il DM 174 come riferimento per l’impiego di nuovi materiali o costituenti a contatto con acqua potabile. La procedura ministeriale prevede che i produttori interessati presentino un dossier costruito secondo quanto stabilito dall’allegato IV del decreto. 

Il punto centrale, dal punto di vista del produttore, è che la verifica non può essere ridotta alla sola identificazione commerciale del materiale. Occorre considerare composizione, caratteristiche del componente, destinazione d’uso e possibile interazione con l’acqua. È proprio questa relazione tra materiale e acqua che spiega perché le verifiche analitiche possono cambiare sensibilmente da un prodotto all’altro.

Quali materiali devono essere conformi al DM 174?

Il campo di applicazione interessa numerose tipologie di materiali e componenti utilizzati negli impianti destinati all’acqua per consumo umano. A seconda del prodotto possono essere coinvolti, ad esempio, materiali organici e polimerici, elastomeri, materiali metallici, materiali cementizi, rivestimenti, ceramiche e altri materiali inorganici.

Il nuovo sistema europeo riprende questa logica distinguendo espressamente cinque grandi famiglie di materiali finali: materiali organici, cementizi, metallici, smalti e ceramiche e altri materiali inorganici. Puoi approfondirre qui: EUR-Lex

Dal punto di vista applicativo, quindi, possono essere interessate aziende che producono componenti come tubazioni, raccordi, valvole, rubinetteria tecnica, guarnizioni, membrane, rivestimenti o altri elementi destinati a essere incorporati in sistemi che trasportano, trattano o distribuiscono acqua potabile.

La presenza del prodotto in un impianto idrico, tuttavia, non è sufficiente per stabilire automaticamente quali analisi siano necessarie. La valutazione deve partire dallo specifico componente e dal suo utilizzo effettivo.

Quali sono le principali novità introdotte dalla nuova normativa sulle acque potabili?

La principale novità per i materiali a contatto con acqua potabile è il passaggio verso un sistema armonizzato europeo, destinato progressivamente a superare la frammentazione dei differenti approcci nazionali.

La Direttiva (UE) 2020/2184 ha posto le basi del nuovo quadro e la Commissione europea lo ha successivamente completato attraverso diversi atti tecnici.

La Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 ha istituito gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti autorizzati per la produzione dei materiali destinati al contatto con acqua potabile. Gli elenchi possono comprendere anche condizioni d’uso e limiti di migrazione. 

La Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 disciplina invece procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali impiegati nei prodotti. 

Il Regolamento delegato (UE) 2024/370 definisce poi le procedure di valutazione della conformità dei prodotti, mentre un ulteriore regolamento europeo disciplina la relativa marcatura.

Il cambiamento, quindi, non consiste semplicemente nell’introduzione di nuovi valori limite. Riguarda l’intero sistema attraverso cui materiale, composizione, prove, documentazione e conformità del prodotto vengono valutati. Ed è questo il motivo per cui la preparazione alla nuova disciplina non dovrebbe iniziare scegliendo un test da un listino di laboratorio, ma comprendendo innanzitutto quale percorso si applica allo specifico prodotto.

Cosa deve fare oggi un produttore per prepararsi al nuovo quadro normativo?

Per un produttore, il primo passo non è necessariamente programmare nuove analisi, ma verificare lo stato attuale dei propri prodotti e della documentazione disponibile.

La valutazione dovrebbe partire dall’identificazione dei materiali e dei componenti destinati al contatto con acqua potabile, ricostruendo per ciascuno composizione, utilizzo previsto, condizioni di contatto e prove già effettuate.

A questo punto è possibile distinguere ciò che è già documentato da ciò che richiede un approfondimento. In alcuni casi la documentazione esistente può essere già sufficiente per una parte del percorso di conformità. In altri possono emergere elementi mancanti, rapporti di prova non più rappresentativi del prodotto attuale o informazioni incomplete sulla composizione.

È quindi utile procedere con una verifica preliminare tecnica e documentale, finalizzata a individuare eventuali gap prima di definire nuove attività di laboratorio.

Questo approccio consente di costruire un percorso più mirato, evitando duplicazioni e concentrando le prove solo sugli aspetti effettivamente necessari. Inoltre, conoscere con precisione la situazione del prodotto è fondamentale anche per valutare se e in quali condizioni possano trovare applicazione le disposizioni transitorie previste dal nuovo quadro normativo.

Fino a quando saranno validi i prodotti conformi al DM 174?

La normativa italiana prevede specifiche misure transitorie che, in determinate condizioni, consentono la commercializzazione e l’utilizzo di prodotti già conformi al DM 174 oltre il 31 dicembre 2026.

Il D.Lgs. 18/2023, come modificato dal D.Lgs. 102/2025, stabilisce che i prodotti risultati conformi a livello nazionale sulla base del DM 174 prima del 31 dicembre 2026 possano essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati negli impianti interessati fino al 31 dicembre 2032, purché sia garantito il rispetto del valore parametrico di 5 µg/l di piombo nei punti di conformità previsti dalla normativa.

Per i prodotti che non rispettano tale parametro, la disciplina transitoria prevede invece la possibilità di immissione sul mercato nazionale e utilizzo fino al 31 dicembre 2030. 

Esiste inoltre una misura transitoria riferita alle sostanze di partenza, alle composizioni e ai costituenti conformi a livello nazionale nel periodo compreso tra il 13 luglio 2021 e il 31 dicembre 2026, che possono continuare a essere utilizzati, alle condizioni previste, per la fabbricazione dei prodotti fino al 2032.  

Per tutti i dettagli: Gazzetta Ufficiale

Questo punto è particolarmente rilevante perché chiarisce che la conformità costruita prima della scadenza può avere conseguenze operative anche negli anni successivi.

Come funziona il periodo transitorio della Drinking Water Directive?

Il periodo transitorio serve a evitare che il passaggio dal sistema nazionale a quello europeo determini un’interruzione immediata della commercializzazione di prodotti già regolarmente valutati.

Lo stesso Regolamento delegato (UE) 2024/370 stabilisce che le nuove procedure si applicano dal 31 dicembre 2026, ma prevede un’applicazione differita al 31 dicembre 2032 per prodotti valutati conformi ai requisiti igienici nazionali e per i quali il certificato nazionale di conformità sia ancora valido alla data del 31 dicembre 2026. 

Per un’azienda questo comporta una conseguenza molto pratica: prima della scadenza occorre sapere esattamente quale sia la posizione documentale dei propri prodotti.

Un componente già testato potrebbe avere una documentazione sufficiente per alcune verifiche ma non per altre. Potrebbero esserci rapporti di prova ancora utilizzabili, informazioni mancanti sulla composizione o modifiche intervenute nella formulazione rispetto al campione originariamente analizzato.

Il periodo transitorio, quindi, non dovrebbe essere interpretato semplicemente come “sei anni in più”. È piuttosto una finestra normativa che deve essere valutata prodotto per prodotto.

Quali prove servono per la conformità al DM 174?

Non esiste un unico “test DM 174” valido per qualsiasi prodotto. Le verifiche dipendono innanzitutto dalla tipologia di materiale, dalla sua composizione e dall’utilizzo previsto. A seconda del caso possono essere necessarie prove volte a verificare la composizione, la cessione o migrazione di determinate sostanze e altri parametri previsti dalla normativa applicabile.

Il principio è confermato anche dal nuovo sistema europeo. La Decisione 2024/368 prevede procedure differenti in funzione delle categorie di materiali finali e stabilisce criteri specifici per testare e accettare materiali organici, metallici, cementizi, smalti e ceramiche e altri materiali inorganici. 

Per questo è più corretto partire da una domanda diversa da “quanto costa il test DM 174?”:

quali verifiche sono necessarie per questo materiale e per questo specifico utilizzo?

La risposta richiede normalmente di conoscere almeno composizione del materiale, struttura del prodotto, condizioni di utilizzo e documentazione tecnica disponibile.

Solo dopo questa fase è possibile costruire un piano analitico realmente pertinente.

Chimicambiente supporta il produttore nella verifica della conformità

Chimicambiente affianca le aziende fin dalla fase preliminare, partendo dall’analisi di materiali, composizione, utilizzo previsto e documentazione tecnica già disponibile.

L’obiettivo è ricostruire il quadro applicabile al prodotto e individuare eventuali gap, così da definire un piano analitico coerente con i requisiti normativi e con le caratteristiche del componente.

In questo modo è possibile evitare approcci standardizzati o prove non pertinenti e concentrare invece l’attività di laboratorio solo sulle verifiche realmente necessarie.

L’accreditamento secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 attesta la competenza del laboratorio per le specifiche prove comprese nel relativo campo di accreditamento. Per questo la definizione del piano analitico deve precedere l’esecuzione delle prove: prima si chiarisce cosa deve essere dimostrato, poi si individuano le determinazioni più appropriate.

Non aspettare la scadenza del 31 dicembre 

Il 31 dicembre 2026 non dovrebbe essere considerato il momento in cui iniziare a verificare la conformità dei propri prodotti. Arrivare a quella data senza aver già ricostruito materiali, composizioni, documentazione e prove disponibili può rendere più complessa la gestione della transizione verso il nuovo quadro europeo.

La verifica preliminare consente invece di capire in anticipo:

  • quali prodotti sono effettivamente interessati;
  • quale documentazione può ancora essere utilizzata;
  • quali requisiti risultano già coperti;
  • dove esistono eventuali gap;
  • quali ulteriori prove devono essere pianificate.

Questo è particolarmente importante anche per valutare correttamente l’eventuale applicabilità delle disposizioni transitorie previste per i prodotti già conformi alla disciplina nazionale.

Muoversi per tempo significa quindi evitare di concentrare analisi, aggiornamenti documentali e valutazioni tecniche a ridosso della scadenza, quando eventuali criticità possono avere un impatto diretto sulla continuità commerciale del prodotto.

Chimicambiente sta già supportando le aziende in questa fase, con l’obiettivo di arrivare al passaggio normativo con una situazione tecnica chiara e con un piano di verifica già definito.

FAQ

Il DM 174 sarà ancora valido nel 2027?

Le nuove disposizioni europee richiamate dalla normativa italiana si applicano dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali stabilite dal DM 174/2004. Sono però previste specifiche misure transitorie per prodotti già conformi al sistema nazionale. Gazzetta Ufficiale

I prodotti conformi al DM 174 potranno essere venduti dopo il 2026?

Sì, in determinate condizioni. La normativa italiana prevede che prodotti risultati conformi al DM 174 prima del 31 dicembre 2026 possano essere commercializzati e utilizzati fino al 31 dicembre 2032, se rispettano le condizioni previste, comprese quelle relative al valore parametrico del piombo. Per altri prodotti il termine transitorio può essere il 31 dicembre 2030. Gazzetta Ufficiale

Quali aziende sono interessate dalla nuova Drinking Water Directive?

Sono interessati, tra gli altri, i produttori e gli operatori della filiera di prodotti e materiali destinati a entrare in contatto con acqua per consumo umano, comprese numerose tipologie di componenti utilizzati per captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione.

Fonti

Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102 – Gazzetta Ufficiale

Testo D.Lgs. 102/2025 e modifiche al D.Lgs. 18/2023 – Gazzetta Ufficiale

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 – EUR-Lex

Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 – EUR-Lex

Regolamento delegato (UE) 2024/370 – EUR-Lex

Ministero della Salute – nuovi materiali a contatto con acqua potabile

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